Normativa sui defibrillatori

Normativa sui defibrillatori

IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, 
                        IL TURISMO E LO SPORT 
 
Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la  salute  dei  cittadini che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato  di  concerto  con  il Ministro  delegato  al  turismo  ed  allo  sport, disponga  garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui  praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle societa' sportive  sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita; Visto il decreto ministeriale 18  febbraio  1982,  "Norme  per  la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica";  Visto il decreto ministeriale  28  febbraio  1983,  "Norme  per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva non agonistica"; Visto il decreto ministeriale 18 marzo  2011,  "Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori automatici esterni" ed in particolare l'allegato A che  prevede, relativamente alle modalita'  di  collocazione  dei defibrillatori semiautomatici esterni, che le Regioni valutino progetti di acquisizione di tali defibrillatori con fondi privati nonche' attivita' pe le quali il soggetto esercente e' tenuto a dotarsi a proprie spese degli stessi; Ritenuto pertanto, di dover stabilire i criteri e  i  parametri su cui basare l'idoneita' della certificazione per l'esercizio dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale come di seguito definita; Ritenuto, inoltre, di dover adottare le linee guida allo scopo di disciplinare i casi  in  cui  si  rende  necessario  la  dotazione e l'impiego da parte di societa'  sportive  sia professionistiche  che dilettantistiche di defibrillatori semiautomatici esterni; Viste le risultanze del gruppo di lavoro istituito con decreto  del
Ministro della salute in data 14 febbraio 2013; Sentito il gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio Superiore di Sanita' che ha fornito l'apporto tecnico scientifico necessario, 

Decreta: 

Art. 1 

Ambito della disciplina 
 
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre  2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre 2012, n.189, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano  un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, dispone  garanzie  sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche'  linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e  per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. 




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