Rimborsi e detrazioni fiscali per acquisto di servoscala

L'acquisto di un servoscala o di una piattaforma elevatrice determina per il cliente la possibilità di accedere ad una serie di rimborsi e di detrazioni fiscali, come specificato di seguito:

  • Detrazione IRPEF pari al 36% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa di   euro 48.000 per ciascuna unità immobiliare, finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche (ai sensi dell'art. 16-bis del T.U.I.R.).

Tuttavia, nel corso degli anni vari provvedimenti hanno elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio.

Da ultimo, la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ha prorogato al 31 dicembre 2016 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef del 50%, confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

  • Detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute “spese necessarie per la deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie, di cui all'art. 3 della Legge 104/92” (ai sensi dell'art. 15 del T.U.I.R.).

Per queste spese la detrazione non è fruibile contemporaneamente all'agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia (nota come detrazione del 36%). La detrazione del 19% spetta solo sull'eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta la detrazione per ristrutturazione edilizia (quest'ultima è pari al 50% fino al 31 dicembre 2015, al 36% dal 2016).

  • Le persone affette da menomazioni o limitazioni funzionali permanenti causanti obiettive difficoltà alla mobilità possono chiedere un contributo economico a fondo perduto per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (ai sensi della Legge 13/1989).

Il contributo è concesso:

–    per costi fino a € 2.582,28 in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
–    per costi da € 2.582,29 a € 12,911,42 è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta
–    per costi da € 12,911,43 a € 51.645,69 è aumentato di un ulteriore 5%

I contributi ai sensi della legge n. 13/1989 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l'importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

*I contenuti sono basati sulle norme legislative relative al trattamento fiscale delle detrazioni d'imposta. Nel caso intervengano modifiche alla normativa vigente, si consiglia di accertarsi e  verificare che non siano occorse variazioni al trattamento fiscale.
Suggeriamo comunque, al fine di verificare l'applicabilità di tali norme alle specifiche  
condizioni di ogni contribuente, di rivolgersi a un consulente fiscale.

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